IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza: In data 7 gennaio 1997 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio nei confronti degli imputati sopra generalizzati per i reati di abuso d'ufficio, turbativa d'asta aggravata, corruzione, concussione, estorsione e truffa, come a ciascuno rispettivamente ascritti. All'udienza preliminare il p.m., dopo l'intervento della legge n. 267 del 7 agosto 1997, chiedeva l'esame con le forme dell'incidente probatorio di Caliri Salvatore, Versaci Antonino, Russo Antonio Mario, Caliri Carmelo e Agnello Vincenzo, imputati, e di Anza' Antonino, Bonina Giuseppe, Bontempo Francesco, Bordonaro Giovanni, Bosco Antonino, Casilli Antonino, Di Pietro Salvatore, Di Stefano Rosario, Fama' Salvatore, Galipo' Cono, Gallo Giuseppe, Gumina Biagio, Ghersi Adolfo, Lanuto Giuseppe, Manasseri Benedetto, Maccora Antonino, Maio Giuseppe, Mami' Carmelo, Mangano Salvatore, Maniaci Cono, Naro Giuseppe, Nicoletti Angelo, Nocifora Amata Vincenzo, Natoli Tino Santi, Oriti Cirino, Presti Antonio, Prestidanisi Calogero, Puglisi Giuseppe, Rundo Antonino, Scurria Rosario, Rausa Gino, Reale Cirino, Reitano Antonino, Ricciardello Antonino, Ricciardello Basilio, Ricciardello Vincenzo, Rotelli Alfio, Rotelli Benedetto, Russo Sante, Sciammetta Rosario, Sidoti Pinto Salvatore, Taormina Vincenzo, Versaci Giuseppe, Vieni Cirino, tutti imputati di reato connesso. Ammesso l'incidente probatorio, ad eccezione dell'esame di Natoli Tino Santi, consentivano all'esame Nicoletti Angelo, Rotelli Alfio, Gumina Biagio, Caliri Salvatore e Versati Antonino. Chiesta dal p.m. l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai soggetti che si erano avvalsi della facolta' di non rispondere, quest'ultima veniva limitata ai soli imputati e per la valenza delle dichiarazioni solo nei confronti di chi le aveva rese, stante per il resto l'opposizione delle difese. Come da piu' parti si osserva, il legislatore, con la novella dell'agosto 1997, n. 267, se per un verso ha recepito le precise indicazioni provenienti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 14 del Patto internazionale sui diritto civili e politici, che non potevano non rendere inaccettabile l'automatico utilizzo erga omnes delle dichiarazioni dei chiamati in correita', per altro verso non ha mostrato di aderire alle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale (vedasi sentenza n. 254/1992) relative alla necessita' di evitare la dispersione di fondamentali elementi di prova, o megli e per quel che viene qui in oggetto, lo ha fatto limitatamente ai processi che al momento di entrata in vigore della novella, si trovano negli stadi processuali previsti dai commi 2, 3 e 4, dell'art. 6 della citata nuova legge. Se e' indubbio che sotto un profilo formale le situazioni disciplinate dalle anzidette disposizioni sono diverse da quella in cui ci si trova nell'odierno processo, non si puo' non rilevare che a tutti tali stadi processuali e' comune la fondamentale circostanza dell'avvenuta chiusura della fase delle indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa. Il cambiamento delle regole del processo ad indagini gia' chiuse ha comportato uno squilibrio a favore della difesa, che non puo' essere considerato bilanciato dal limitatao potere del p.m. di richiedere l'incidente probatorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, potere peraltro gia' previsto dall'art. 392, c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/1994, ne' dai limitati poteri di indagine suppletiva. E, d'altra parte, il prevedibile mutamento di rotta di imputati e coimputati che nel corso delle indagini preliminari avevano reso dichiarazioni accusatorie sulle quali, come nel caso di specie, si erano fondate anche misure cautelari personali) avrebbe dovuto indurre il legislatore a porsi il problema di estendere l'inefficacia probatoria limitata prevista dal comma 5 dell'art. 6 a tutti i casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse stata esercitata l'azione penale e l'imputato o il coimputato, sentiti in incidente probatorio, si fossero avvalsi della facolta' di non rispondere. Evidente appare la rilevanza della questione nell'odierno procedimento, dovendo il giudice dell'udienza preliminare decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere, tenendo conto del materiale probatorio utilizzabile e del prevedibile sviluppo del dibattimento;